Con sentenza n. 19096 del 1° febbraio
2023, depositata il 5 maggio 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione
è intervenuta sull'istituto dell'applicazione dell'esecuzione della pena a
domicilio disciplinato dall'art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199.
Secondo l'attuale formulazione del comma
1 di tale ultima disposizione «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi,
anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso
l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura,
assistenza e accoglienza».
Non possono usufruire del beneficio a
mente del comma successivo: i condannati a taluno dei delitti indicati
dall'art. 4-bis, Ord. pen., i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p., i detenuti sottoposti al
regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis, Ord. pen., salvo il caso di
accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14-ter, Ord. pen.
Costituiscono cause ostative...
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