Con
sentenza n. 2748 del 1° aprile 2025, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha
esaminato le condizioni per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio
inadempimento.
L’art. 2, L. n. 241 del 1990 stabilisce i termini di durata dei procedimenti amministrativi. L’art. 31 c.p.a. prevede che «decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere» (comma 1). Presupposti per l’esercizio di detta azione sono la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, di un obbligo di provvedere e del decorso del termine procedimentale. La prima condizione presuppone che vi sia una inerzia relativa all’esercizio di poteri pubblici con violazione di posizioni giuridiche di interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche di diritti soggettivi (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 987). La seconda condizione è...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale