Con sentenza n. 1451 del 21 febbraio 2025, la settima sezione
del Consiglio di Stato ha ricordato che, per gli abusi realizzati su suolo di
proprietà dello Stato, si applica l'art. 35, d.P.R. n. 380/01 che prevede,
quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile.
La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce, con carattere vincolato, l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. La disciplina positiva dei beni pubblici...
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