Con sentenza n. 1631 del 23 gennaio 2025, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che le contestazioni delle operazioni del notaio delegato per la vendita nel giudizio divisorio, sempre che riguardino “difficoltà” in cui sia incorso il delegato nell’espletamento dell’ufficio (fatto salvo quanto si preciserà riguardo alle vere e proprie contestazioni sulla legittimità degli atti), debbono essere veicolate con il rimedio previsto dall’art. 591-ter c.p.c., e non ai sensi dell’art. 790 c.p.c., in continuità con l’orientamento (Cass. civ., sez. un. 18185/2013), che, superando il precedente indirizzo favorevole a differenziare il regime delle vendite esecutive, cui si applica l’art. 591-ter c.p.c., da quelle disposte nell’ambito di un giudizio di divisione, ha stabilito che l’evoluzione della disciplina ha accentuato l’attrazione, già in atto sin dalla formulazione originaria dell’art. 788 c.p.c., e poi coltivata dalla...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale