Con sentenza n. 10751 del 20 gennaio-18 marzo 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le dichiarazioni rese al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 63, comma 2, del codice di rito, sicché tali dichiarazioni appaiono pienamente utilizzabili. Innanzitutto, Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2017, n. 12338, ha affermato che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie dì soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (in motivazione, la Suprema Corte ha, tra l'altro, chiarito che le relazioni del...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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