Con sentenza n. 858 del 4 febbraio 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato, intervenendo in materia di attribuzione delle spese di giudizio, ha affermato che dal testo dell’art. 26, comma 1, c.p.a., e degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. (questi ultimi, come interpretati dal giudice delle leggi: Corte costituzionale, sentenza n. 77/2018), emerge che: il rinvio del codice del processo amministrativo al codice di procedura civile comporta che, ex art. 91 c.p.c., il giudice sia vincolato alla condanna alle spese della parte soccombente: non sussiste pertanto alcun potere discrezionale, e meno che mai latissimo, proprio perché la statuizione sulle spese “è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)” (Corte Cost., sentenza n.77/2108). Tale vincolo conosce...
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Il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa
Antonio Cassatella, Roberto Chieppa, Alfredo Moliterni