Con ordinanza
n. 33018 del 28 novembre 2023, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, nel giudizio di appello, il principio previsto
dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di
primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si
riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a
quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame
di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.,
quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state
respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso
necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del
giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (cfr. Cass. n.
9844/2022).
Analogamente, si è affermato che in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in...
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