Con sentenza n. 11198 del 13-20 marzo 2025, la terza sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che la c.d. legge Nordio
(114/2024) ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., mentre al comma
1-quater, dopo le parole "del difensore" sono state inserite le
parole "di ufficio". Essa non ha previsto alcuna norma transitoria,
tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in
vigore delle modifiche.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei
commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., come introdotti dal D.L.vo n.
150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro
ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento
consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trova la sua ratio nel
principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo
delle leggi processuali penali.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, come...
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