Con sentenza n. 3556 del 6 aprile 2023,
la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio generale,
vigente nel nostro ordinamento, della onerosità del permesso di costruire.
Introdotto dall’art. 1, L. 28 gennaio
1977, n. 10, esso è stato successivamente trasfuso nell’art. 11, comma 2, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
Le ipotesi di riduzione o di esonero dal
contributo di costruzione, elencate all’art. 17, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
sono pertanto da ritenere tassative e di stretta interpretazione, proprio in
quanto derogatorie rispetto a tale regola generale (Cons. Stato, sez. IV, 11
febbraio 2016, n. 595).
La richiamata disposizione prevede che
il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
La prima ipotesi richiede...
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