Con ordinanza n. 32672 del 16 dicembre 2024, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha ribadito che le istanze istruttorie
rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione
delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo
agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e
non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi
superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta
istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale
della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente
riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della
valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente,
nella motivazione.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore...
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