Con sentenza n. 33359 del 3 luglio-3 settembre 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - compiuta nel corso delle indagini preliminari è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.
Siffatto procedimento compiuto dalla polizia giudiziaria esula dalla prova tipica che gli artt. 213 ss. c.p.p. affidano alla diretta supervisione del giudice nel corso del processo, onde non ha pregio invocare li rispetto delle modalità formali previste dal codice di rito per la ricognizione di persona, la cui disciplina non è affatto un'opzione obbligata, come sembra invece sostenere li ricorrente, elencando requisiti dell'atto di...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Gabriele Casartelli, Anna Lago