Con sentenza n. 539 del 17 gennaio 2024, la settima sezione
del Consiglio di Stato è intervenuta sulle modalità temporali di esercizio del
potere di annullamento in autotutela.
Per quanto riguarda l’applicabilità del termine di diciotto mesi introdotto nell’art. 21-nonies, L. n. 241/1990 dall’art. 6, L. n. 124/2015 (legge posteriore agli atti annullati), si ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dalla sentenza appellata, secondo il quale rispetto ai provvedimenti di primo grado (in tesi illegittimi) adottati anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 124/2015, il termine di diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, fatta salva, comunque, l’operatività del “termine ragionevole” già previsto dall’originaria versione del citato art. 21-nonies (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2019, n. 2974; Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2017, n. 3462; Cons....
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