Con ordinanza
n. 24538 dell’11 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha chiarito che le limitazioni poste dall'art. 2721 e ss. c.c.
all'ammissibilità della prova testimoniale non sono dovute a ragioni di ordine
pubblico, ma sono state dettate a tutela di interessi di natura privatistica;
pertanto, la loro violazione è rilevabile dalle parti soltanto se è stata
dedotta in sede di ammissione della prova ovvero nella prima istanza o difesa
successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa. Se tuttavia,
nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova per testi sia ugualmente
espletata, per scongiurarne il consolidarsi degli effetti, nella prima difesa
utile, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., è necessario ulteriormente
sollevare la questione di nullità di questa prova comunque assunta.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, l'eccezione di inammissibilità non è sovrapponibile alla successiva eccezione di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale