Con
ordinanza interlocutoria n. 19935 del 19 luglio 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che, nella procedura per la istituzione
di un'amministrazione di sostegno non esistono parti necessarie al di fuori del
beneficiario dell'amministrazione (Cass. civ. 5 giugno 2013, n. 14190) e che
l'amministratore di sostegno non può rappresentare il beneficiario nel giudizio
di impugnazione (Cass. civ., 8 gennaio 2024, n. 451) in particolare quando si
discuta della sua capacità di autodeterminarsi.
La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di autodeterminarsi è un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in tema di interdizione ed inabilitazione dall’art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto la misura della amministrazione di sostegno, e risponde ai principi costituzionali espressi dagli...
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