Con ordinanza interlocutoria n. 22716 del 12 agosto 2024, la prima sezione civile ha affermato che il rito adottato dal legislatore, con l'art. 9 della legge sul divorzio, ai fini della modificazione dell'assegno divorzile, risulta regolato, in via generale, dagli artt. 737 e ss. c.p.c., e, quanto alle forme, in parte risulta disciplinato espressamente da tale normativa, mentre, nella parte non regolata, risulta rimesso nel suo svolgimento - che è attuato con impulso di ufficio - alla disciplina concretamente dettata dal giudice la quale dovrà garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa.
Da ciò deriva, quanto al procedimento di primo grado, che in esso non vigano le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, con la conseguenza che in esso: 1) potranno essere proposte per tutto il corso di esso domande nuove, anche riconvenzionali, in conformità delle direttive dettate dal giudice nella gestione del...
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