Con ordinanza n. 27104 del 23 maggio-9 luglio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è interrogata sull’abnormità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio relativo all’esame della vittima dei reati indicati all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo c.p.p., concludendo per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
In materia, un primo maggioritario orientamento ritiene che la norma in esame rimetta al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, da compiere bilanciando gli interessi contrapposti legati, da un lato, alle esigenze di tutela della vittima e, dall'altro, alle garanzie processuali del diritto di difesa dell'imputato e ciò anche nella prospettiva della rilevanza della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale. Secondo tale orientamento, la scelta di non prevedere la impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio rientra nella...
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