In tema di giurisdizione internazionale, l’azione
revocatoria ordinaria proposta, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di
un conferimento immobiliare eseguito in favore di una società estera non
rientra nella competenza esclusiva prevista dall’art. 24, n. 2, del Regolamento
(UE) n. 1215/2012 per le controversie concernenti la validità delle decisioni
degli organi societari, qualora la domanda non investa la validità della
deliberazione di aumento di capitale, ma sia diretta esclusivamente a ottenere l’inefficacia
relativa dell’atto traslativo nei confronti del creditore. Il conferimento
costituisce, infatti, un autonomo negozio dispositivo, distinto dalla
deliberazione societaria che lo presuppone, e l’azione revocatoria opera quale
strumento di tutela esterno e neutro rispetto all’organizzazione societaria. La
giurisdizione deve pertanto essere determinata secondo i criteri generali di
cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento n. 1215/2012.
Le...
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