Con sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023,
le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di abusività
delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, ha
enunciato i principi di diritto che devono essere seguiti dal giudice nella
fase monitoria, esecutiva e di cognizione.
FASE MONITORIA
Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale