Con sentenza n. 47502 del 29 settembre 2022 (dep. 15 dicembre 2022), le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “la sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. 1) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, Il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.”
Sul punto era sorto un...
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