Con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di abusivo frazionamento del credito, hanno affermato che, a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, la questione è sollevabile dalle parti o anche d’ufficio dal giudice; qualora la rilevi d’ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all’attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l’eventuale modifica o integrazione della domanda Se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio...
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