Con sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, la Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, ha affermato che l’autotutela sostitutiva è un procedimento
di secondo grado che si fonda sull’esistenza di un primo atto, di cui è
rilevata e valutata l’illegittimità.
L’accertamento integrativo, invece, presuppone che il primo atto sia valido ed efficace, destinato a permanere inalterato non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali è stato emesso. Il tratto qualificante dell’autotutela sostitutiva è costituito dalla valutazione di un atto illegittimo, che viene posto nel nulla e sostituito sulla base dei medesimi elementi già considerati. Il tratto qualificante dell’accertamento integrativo, invece, è la sopravvenienza di nuovi non conosciuti elementi rispetto all’originario accertamento, che permettono l’adozione di un nuovo atto accertativo che si affianca e si aggiunge a quello...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
WEBINAR
Filippo Marco Maria Bisanti