Con informazione provvisoria del 24 ottobre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto i seguenti principi di diritto: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.
L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., prevede testualmente: "con...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago