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Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con informazione provvisoria del 24 ottobre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto i seguenti principi di diritto: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.
L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., prevede testualmente: "con...
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