Con informazione provvisoria n. 5 del 27 aprile 2023, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassaizone hanno affrontato il tema della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
La prima sezione penale aveva rimesso alla Suprema Corte la questione se il beneficio in parola potesse essere subordinato, a norma dell'art. 165 c.p., al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile.
Sul tema, con sentenza n. 37503 del 23 giugno 2022 le Sezioni Unite hanno chiarito che “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputata deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione”.
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