Con sentenza del 30753 del 15 dicembre 2022 (dep. 14 luglio 2023), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione risolto la seguente questione: se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo vada considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione, ovvero se, nella predetta circostanza, il giudice debba individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando mediante un'operazione algebrica in che proporzione il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, cosi da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato e imputando la...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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