Con sentenza n. 29812 del 20 novembre 2024, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, la perdita
della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di
persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il
conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione
ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina
l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.
È stato così composto un contrato che investiva l’operatività del
principio di ultrattività del mandato in una fase antecedente all’inizio del
procedimento di legittimità.
Secondo una prima tesi, il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società, cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità, è comunque inammissibile, poiché non si può invocare l’ultrattività del mandato pur...
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