Con informazione provvisoria del 30 maggio 2024, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno dato risposta positiva alla questione della legittimità della revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio. La tematica che si pone, ancor più propriamente, attiene al profilo della possibilità di reputare non più emendabile, in sede esecutiva, tale errore, per esser stato vanamente «consumato» il potere di revoca riservato al giudice di appello, a seguito dell'acquisita conoscenza, da parte di quest'ultimo, della errata concessione del beneficio - in presenza di causa ostativa -...
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