Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con informazione provvisoria n. 2 del 27 febbraio 2025, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel caso di delitti e
contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la
riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato
dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti,
nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella
misura della metà. Hanno, inoltre, affermato che la questione riguardante
l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di
continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo
e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di
ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale.
È stato così sopito un contrasto, tra le sezioni semplici, sui
rapporti tra continuazione e diminuzione per le contravvenzioni.
Un fronte interpretativo ritiene che...
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