Con informazione provvisoria n. 2 del 27 febbraio 2025, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel caso di delitti e
contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la
riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato
dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti,
nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella
misura della metà. Hanno, inoltre, affermato che la questione riguardante
l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di
continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo
e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di
ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale.
È stato così sopito un contrasto, tra le sezioni semplici, sui
rapporti tra continuazione e diminuzione per le contravvenzioni.
Un fronte interpretativo ritiene che...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
WEBINAR
Filippo Marco Maria Bisanti, Federica Federici