Con sentenza n. 3609 del 22 aprile 2024, la terza sezione del Consiglio
di Stato ha esaminato il tema delle cd. sopravvenienze procedurali, ossia sugli
elementi istruttori e documentali che ben avrebbero potuto essere prodotti in
tempo anteriore ove fosse stato correttamente integrato il contraddittorio nei
confronti di tutti i legittimi interessati.
Al riguardo, i giudici amministrativi non hanno aderito alla tesi che propugna la lettura tradizionalmente atomistica del giudizio amministrativo alla stregua della quale lo scrutinio di legittimità del provvedimento deve essere condotto al momento della sua adozione in ossequio al principio tempus regit actum, relegando all’irrilevanza le sopravvenienze, fattuali o procedurali. Come noto, tale posizione trova conforto in una prospettiva del processo amministrativo inteso come giudizio meramente impugnatorio in cui al centro della valutazione del giudice sta solo la legittimità dell'atto al momento della sua adozione. In...
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