Con ordinanza
n. 23974 del 7 agosto 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
affermato che la domanda di arbitrato costituisce, di regola, un atto
complesso, composto da tre distinti nuclei: la manifestazione della pretesa, la
dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli
arbitri (cfr. Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9839, riferita ad una
fattispecie disciplinata dalle norme previgenti al D.L.vo n. 40 del 2006).
La compresenza
di tali elementi si rinviene, appunto, di regola, potendo anche accadere che
gli arbitri siano già stati nominati dalle parti prima dell’avvio del
procedimento arbitrale, ad esempio, nella clausola compromissoria (così Cass.
civ., sez. I, 14 settembre 2012, n. 15445) o che sia previsto un particolare procedimento
per tale nomina, come avviene in materia di arbitrato societario in virtù del
disposto dell’art. 34, D.L.vo n. 5 del 2003 (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio
2012 n. 2400).
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