Con sentenza n.
7494 del 3 agosto 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato, intervenendo
in relazione al danno emergente, ha spiegato che, in linea di principio, non può
essere risarcito nel caso in cui si chieda il danno per la mancata esecuzione
del contratto, ossia quando si chieda il danno da mancato guadagno o da lucro
cessante.
In particolare,
vanno escluse le poste di danno rappresentate dalle spese sopportate in vista
della esecuzione del contratto (e quindi sia le spese per la gara, sia quelle,
a maggior ragione, costituenti i costi di produzione delle prestazioni
contrattuali), poiché altrimenti si riconoscerebbe un risarcimento per
equivalente superiore alle perdite patrimoniali subite dal danneggiato,
violando pertanto un principio fondamentale in tema di risarcimento.
L’impresa percepirebbe, in sede risarcitoria, più di quanto avrebbe avuto se avesse eseguito il contratto, venendo in tal modo a beneficiare sia dei vantaggi economici che avrebbe...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale