Con sentenza 18 dicembre 2025, n. 40732 (ud. 9 ottobre 2025)
la I Sezione penale della Corte di cassazione ha sancito che, in tema di
legittima difesa domiciliare, deve escludersi l’operatività della scriminante
di cui all’art. 52, comma 2, cod. pen. qualora la reazione difensiva avvenga
sul pianerottolo condominiale, luogo non qualificabile come privata dimora nei
rapporti tra condomini, e in assenza di un pericolo attuale di offesa ingiusta
non altrimenti neutralizzabile. La mancanza dei presupposti della causa di
giustificazione preclude, altresì, il riconoscimento dell’eccesso colposo ex
art. 55 cod. pen., anche in presenza di uno stato di turbamento emotivo
dell’agente.
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale volto a una lettura rigorosa della legittima difesa domiciliare, ribadendo che la presunzione di proporzionalità introdotta dalla L. n. 36/2019 non opera automaticamente, ma presuppone l’attualità del pericolo e la...
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