Con la sentenza n. 201 del 29 dicembre 2025, la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69-bis,
comma 3, dell’ordinamento penitenziario, come modificato dal decreto legge n. 92 del
2024, nella parte in cui subordina la proponibilità dell’istanza di liberazione
anticipata all’allegazione di uno “specifico interesse”, diverso da quello
connesso al fine pena o all’accesso a benefici penitenziari.
La Corte ha ritenuto che tale disciplina comprometta la funzione rieducativa della pena, svuotando la valenza pedagogica e motivazionale della liberazione anticipata, tradizionalmente fondata su una valutazione semestrale della partecipazione del detenuto al trattamento. La compressione della possibilità di un controllo periodico e dialogico con il magistrato di sorveglianza è stata giudicata irragionevole e contraria agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., oltre a incidere negativamente sulla certezza del percorso esecutivo e...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Gabriele Casartelli, Anna Lago