Con
sentenza n. 37277 del 7 giugno-10 ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte
di Cassazione ha affermato che, al pari degli altri benefici penitenziari, la
concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento
discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve
riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati
dall'art. 54 ord. pen..
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In particolare, in materia si è affermato il principio per il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2013, n. 5877, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata 3 motivato in...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Gabriele Casartelli, Anna Lago