Con sentenza n. 9076 del 28 ottobre 2022 (dep. 3 marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di sfruttamento della prostituzione, di cui all’art. 3, n. 8, L. 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui”.
Lo sfruttamento, reato di natura solo eventualmente abituale, consiste in qualsiasi e consapevole e volontaria partecipazione, non necessariamente legato ad uno stato di bisogno del soggetto passivo, ai guadagni, sia tramite danaro che altre utilità, che la prostituta si procura con il commercio del suo corpo, svincolata da qualsiasi forma di corrispettività.
Ne consegue, in caso di locazione di stanze di un albergo, mentre deve escludersi la configurabilità della fattispecie delittuosa quando la corresponsione dei proventi avvenga per giusta causa e nei limiti dell’adeguatezza, all’interno dello schema negoziale a titolo oneroso, sempre che vi sia proporzione...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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