Con ordinanza n. 26821 del 16 ottobre 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di mediazione con riferimento
alle controversie in tema di fideiussione.
L'art. 5, comma 1-bis, D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010 dispone che «colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto [..]», prevede quindi, nelle materie indicate, una condizione di procedibilità del giudizio che spetta attivare in capo a colui che,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale