Con la
sentenza 12 febbraio 2026, n. 5788, la Suprema Corte ha affrontato il tema del contenuto
del programma di trattamento nella messa alla prova, con particolare
riferimento ai reati edilizi.
Nel caso di specie, il programma prevedeva esclusivamente lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, senza includere prescrizioni ripristinatorie relative alla demolizione dell’opera abusiva. Il Procuratore generale impugnava la decisione, ritenendo illegittima tale omissione. La terza Sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che la messa alla prova costituisce un trattamento sanzionatorio alternativo alla pena, finalizzato alla risocializzazione dell’imputato e soggetto ai principi di effettività e proporzionalità. In tale ambito, il giudice gode di ampia discrezionalità nella definizione del programma, ma è tenuto a valutare tutte le possibili prescrizioni previste dalla legge, comprese quelle riparatorie. Ne consegue che non integra automaticamente...
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