Con sentenza n. 10013 del 10 dicembre 2024-13 marzo 2025, la
prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 70, D.L.vo
n. 159 del 2011, ai fini della concessione della riabilitazione, richiede la
sussistenza di due requisiti, il primo di carattere temporale (il decorso di
tre anni nei casi di pericolosità c.d. generica ovvero di cinque anni nel caso
di pericolosità c.d. qualificata dalla cessazione della misura di prevenzione)
e il secondo, di natura sostanziale, secondo cui il sottoposto deve aver dato
prova costante ed effettiva di buona condotta durante l'intero periodo sopra
indicato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implichi una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto...
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