Con sentenza n. 47593 del 15 ottobre-30 dicembre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha individuato la nozione di elementi
forniti dalla difesa a norma dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p..
In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi
a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità
dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente,
rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici
prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così
come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari,
che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della
libertà (Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2019, n. 44341 e Cass. pen., sez. VI, 9 marzo
2011, n. 12442).
La disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, c.p.p., in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena...
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