Con sentenza n. 2904 del 22 settembre 2023-23 gennaio 2024,
la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di
notificazione all'imputato, nessun rilievo può attribuirsi ad una dichiarazione
o elezione di domicilio che interviene dopo il deposito in cancelleria del
provvedimento da notificare dovendosi tener conto della predetta dichiarazione
o elezione solo per la notificazione degli atti successivi (cfr. Cass. pen., sez.
VI, 30 settembre 2014, n. 51998).
In tema di notificazioni all'imputato, infatti, la modifica dell'elezione o dichiarazione di domicilio, intervenuta tra il deposito dell'atto e la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, non assume rilievo se non ai fini della notificazione degli atti successivi, in quanto il procedimento di notificazione inizia nel momento stesso dell'adozione dell'atto (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2020, n. 4052, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente...
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