Con sentenza n. 39266 del 20 settembre-25 ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., una modifica legislativa per effetto della quale un reato, procedibile d'ufficio, divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e, conseguentemente, la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis (Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2019, n. 1628, fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n. 11, c.p., divenuto procedibile a querela a seguito del D.L.vo del 10 aprile 2018, n. 36).
Peraltro, si deve rilevare che, in occasione dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 36 del 10 aprile 2018, la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione,...
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