Con ordinanza n. 63 del 3 gennaio 2025, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio della non impugnabilità ex art. 360, ultimo comma, c.p.c. e art. 111 Cost. dell’ordinanza che decide sul reclamo cautelare. La Suprema Corte ha ripercorso le argomentazioni che lo hanno determinato. In primo luogo, deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui: è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del...
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