Con ordinanza n. 31885 del 16 novembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 16-quater, comma 3, D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012, dispone, in effetti, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68". L'art. 16-septies D.L. n. 179 cit. ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le...
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