Con ordinanza
n. 21902 del 21 luglio 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato
che all’avvocato che assista più parti in distinti processi aventi il medesimo
oggetto e che non siano stati riuniti spetta la liquidazione di distinti
onorari.
Presupposto
necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario, aumentato in misura
percentuale in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle
controparti, è infatti che vi sia un unico processo o più processi che, benché
separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (Cass. civ. 20
settembre 2017, n. 21829).
Quando invece, come nel caso in esame, l'avvocato assista in una pluralità di cause, pur aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, parti diverse instaurando distinti giudizi che il giudice non abbia riunito in considerazione della comunanza delle questioni trattate, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente, in relazione...
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