Con la sentenza n. 5 del 22 gennaio 2026 la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 131 bis, terzo comma, n. 3), c.p., nella parte in cui preclude in modo assoluto il riconoscimento della particolare tenuità dell’offesa per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423 bis, secondo comma, c.p.
La Corte muove da una rigorosa applicazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza, evidenziando l’anomalia sistematica di un’esclusione che colpisce un reato colposo caratterizzato da un’ampia variabilità di gravità concreta, a fronte dell’ammissibilità dell’esimente per fattispecie colpose di comune pericolo e persino per il disastro ambientale colposo, connotato da un grado di lesività strutturalmente più elevato.
Pur ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nella delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 131 bis c.p., la Corte afferma che tale discrezionalità incontra il limite della manifesta...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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