Con sentenza n. 15810 del 15 marzo 2023 (dep. 14 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato la recente modifica dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 - che ne ha ampliato l'ambito di operatività in un'ottica di deflazione del sistema penale - con particolare riferimento alla nuova possibilità per l’organo giudicante di valutare, ai fini della non punibilità, anche la condotta successiva al reato.
Il testo attualmente in vigore prevede che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".
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