Con ordinanza n. 8260 del 27 marzo 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione è intervenuta in tema di passaggio in giudicato del decreto
ingiuntivo.
L'art. 324 c.p.c. prevede la «cosa giudicata formale» stabilendo che
«S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a
regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a
revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5».
A «prova del passaggio in giudicato della sentenza», poi, l'art. 124 att. c.p.c. contempla il «certificato di passaggio in giudicato della sentenza», col quale il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge, appello, ricorso per cassazione o istanza di revocazione ordinaria per i motivi di cui all'art. 395 c.p.c., nn. 4) e 5); il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza, parimenti, che non è stata proposta alcuna delle...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale