Con sentenza n. 33136 del 10 luglio-27 agosto 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Cass. pen., sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum della Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2013, n. 49461). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in...
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