Con sentenza n. 9216 del 26 gennaio-4 marzo 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art.
13, comma 2, D.L.vo n. 74 del 2000, la causa di non punibilità per i reati di
cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 si verifica solo quando i debiti tributari, comprese
sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli
importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della
dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo, e sempreché il ravvedimento o la
presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque
attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Se tale causa di non punibilità non si verifica, ai sensi del comma 1 dell'art. 13-bis, D.L.vo n. 74 del 2000, le pene per tali delitti sono diminuite fino alla...
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