Con sentenza n. 6991 del 13 novembre 2023-15 febbraio 2024,
la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio
secondo cui, in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi
di appello, previsto dall'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti non
implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p.p.,
deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non
rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto
mediante ricorso per cassazione (Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2018, n. 51169).
Le stesse Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19415 del 27 ottobre 2022, Fazio, hanno di recente stabilito che, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, risolvendo una...
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