Con sentenza n. 47682 del 4 ottobre-31 dicembre 2024, la prima
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di
precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il
rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive.
L'art. 58, L. n. 689 del 1981 stabilisce innanzitutto che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione delle pene sostitutive, deve tenere conto dei criteri dì cui all'art. 133 c.p.. Si tratta di previsione che, già contenuta nella originaria formulazione dell'art. 58, è rimasta inalterata anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150. Di conseguenza, non v'è ragione di discostarsi del tutto, su tale punto, dalla pregressa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, L. 24 novembre...
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